Storia
Che cosa sono i Consorzi Bacini Imbriferi Montani?
I Bacini Imbriferi Montani (B.I.M.) sono Enti che raggruppano tutti i Comuni amministrativi che ricadono all’interno di un Bacino Imbrifero Montano (da cui il nome B.I.M.) di un fiume.
Per bacino imbrifero di un fiume si intende quella porzione di territorio le cui acque superficiali drenanti confluiscono tutte in uno stesso accettore idrico finale. Nello specifico, il territorio preso in considerazione è quello al di sopra di una certa quota.
Gli scopi dei B.I.M.
Il principale scopo dei BIM è quello di favorire il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei Comuni consorziati. Più specificatamente, la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all’utilizzo delle acque del proprio territorio in funzione, soprattutto della produzione di energia elettrica. I B.I.M. possono inoltre assumere, sia direttamente che mediante delega ai Comuni consorziati o ad altri Enti, ogni altra iniziativa o attività diretta a favorire la crescita e lo sviluppo civile ed economico-sociale delle comunità residenti.
La nascita dei B.I.M.
Fino al 1954, la complessa materia legata allo sfruttamento delle acque ed agli impianti idroelettrici viene regolata dalla normativa contenuta nel Testo Unico n. 1775 del 11.12.1933, in particolare dagli articoli 52 e 53.
L’inadeguatezza delle soluzioni proposte dal Testo Unico e la convinzione che bisognava risarcire in modo adeguato le zone montane, riequilibrando determinati valori su criteri di equità ed aprendo così nuove prospettive di crescita per le genti delle valli, furono alla base di una nuova consapevolezza, anche politica, alla quale si legano le conquiste progressivamente realizzate.
Dopo aver stabilito che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti a risarcire le popolazioni di montagna per la privazione dell’acqua, un bene considerato inalienabile, il governo istituisce i Consorzi BIM a livello nazionale con la Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 e, successivamente, con i vari Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici, ne definisce la perimetrazione.
La Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 stabilisce che tutti i concessionari di grandi derivazioni d’acqua per la produzione di forza motrice devono versare ai Consorzi BIM un sovracanone annuo, per i KW di potenza nominale prodotti, a titolo di risarcimento e quale indennizzo alle comunità montane per lo sfruttamento e il depauperamento dell’acqua. Tale sovracanone viene applicato per tutti gli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all’interno del perimetro di un Consorzio BIM.
In attuazione della legge n. 959, il 14 dicembre 1954 con un apposito decreto ministeriale, viene delimitato il Bacino Imbrifero dell’Adige, il quale interessa le province di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza e Belluno. Tale provvedimento sarà per altro modificato sei anni dopo per arrivare al decreto 18 luglio 1969 con la riperimetrazione del bacino con l’abbassamento della quota di livello da 500 mt a 300 mt per le Provincie di Bolzano e Trento; per Verona, Vicenza e Belluno la quota rimane sui 500 mt..
Con decreto n. 8092/4^ del 15.09.1955 del Prefetto della Provincia di Verona viene istituito il Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dell’Adige.
Tutti i B.I.M. fanno parte della Federbim, la federazione italiana dei Consorzi BIM, che ha lo scopo primario di tutelare e salvaguardare gli interessi dei B.I.M. e a rappresentare le loro problematiche a livello istituzionale centrale.
Durata dei B.I.M.
I B.I.M. sono costituiti a tempo indeterminato e potranno sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per impossibilità di conseguire il fine istituzionale o in caso di cessazione dell’efficacia della Legge e dei Decreti Ministeriali istitutivi.